Il percorso di affermazione di genere varia da persona a persona e anche la procedura in Tribunale può dipendere da molteplici fattori. Per questo motivo non è possibile stabilire la durata del percorso di affermazione di genere. In base ai dati riportati dalle maggiori associazioni di settore il percorso di affermazione di genere può variare da qualche mese fino ad arrivare a più di un anno. Anche per ciò che riguarda i costi non è possibile fissare una regola generale. Essi, infatti, dipenderanno da alcuni fattori, come ad esempio: interventi estetici, ricorsi alla medicina estetica, utilizzo di farmaci e relativi costi, beneficio del gratuito patrocinio, tariffe del Legale scelto, eventuale nomina da parte del Tribunale di un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU).
La risposta a questa domanda è sì. Il Giudice, infatti, deve accogliere la domanda di rettifica del nome e del genere anagrafico anche a posteriori cioè quando il trattamento medico-chirurgico di riassegnazione del sesso sia già stato effettuato. Dunque, l'aver eseguito interventi chirurgici senza la preventiva autorizzazione del giudice competente non può precludere il diritto ad ottenere la rettifica dei documenti anagrafici.
Su questo punto è bene sapere che la sentenza che dichiara la rettificazione del genere determina lo scioglimento del matrimonio. In particolare, con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione del genere si determina lo scioglimento del matrimonio.
A tal proposito è necessario precisare che in molti Tribunali sarà necessario depositare un successivo atto con la richiesta di scioglimento del matrimonio a seguito di intervento di rettificazione del genere di uno dei due coniugi. Se i coniugi intendono però proseguire la loro unione, grazie all’introduzione della Legge sulle Unioni Civili (Legge 76 del 2016) ai sensi dell’articolo 27 della predetta legge è previsto che “alla data di rettificazione anagrafica di sesso ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. In altre parole se i coniugi, di cui uno rettifica il genere, dichiarano al Giudice la propria volontà di non sciogliere il matrimonio, tale rapporto muta in una Unione Civile.
La risposta è sì. Una persona che ha rettificato il proprio genere anagrafico sarà considerata a tutti gli effetti, anche dalla Legge, del genere eletto e dichiarato con sentenza. Dunque, se lo vorrà, potrà sposarsi con una persona del genere anagrafico opposto. Le regole per l'adozione seguono quelle previste per le coppie sposate.
La risposta è sì. L’Unione Civile, potrà essere contratta con una persona del proprio genere anagrafico.
In linea di massima secondo il Decreto Ministeriale 03 novembre 1989 quando una prestazione sanitaria non è ottenibile tempestivamente o in forma adeguata presso i presidi e i servizi di alta specialità italiani è possibile effettuarla all’estero e chiederne un rimborso (pari all’80%) al Sistema Sanitario italiano.
È bene precisare però che, allo stato attuale, c’è un ampio margine di discrezionalità della Asl di riferimento nel concedere tale rimborso e che qualora venisse negato è necessario instaurare una causa in Tribunale per chiedere che venga riconosciuto il rimborso. Si suggerisce di rivolgersi alla propria Asl di competenza e di presentare apposita istanza per il rimborso dell’intervento di riassegnazione del sesso eseguito all’estero, eventualmente accompagnati da un Legale esperto nella procedura.